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Interventi straordinari e di emergenza

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 42 c.1 lett. a). c.1 lett.b), c.1 lett.c), c.1 lett. d) d.lgs. n. 33/2013

Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche’   l’indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi   o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l’esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

 

Allo stato attuale non sono stati attuati provvedimenti per interventi straordinari e di
emergenza.